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Scritto da Marco Cassiano. Inserito in Tutto su di noi

Disposizioni generali

Art.1 Nome, sede, durata

Con il nome di Associazione Caffè Culturale è costituita un’associazione senza scopo di lucro giusta gli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero (CC).

La associazione ha sede legale in via ai prati 2 a Bedano (CH6930 Canton Ticino, Svizzera). [modificato]

L’associazione ha durata illimitata e non può essere sciolta se non per volontà di almeno ¾  dei soci fondatori e con il consenso dell’assemblea dei soci, conformemente a quanto stabilito nell’articolo “Cessazione dell’associazione”.

Art.2 Scopo ed obiettivo 

L’associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell’arte e della creatività in tutte le sue forme nell’ambito del territorio ticinese, della Regione insubrica e della cultura di lingua italiana nella Confederazione Elvetica e negli altri Paesi.

Promuoverà la conoscenza attraverso tutti i mezzi espressivi dell’Uomo: letteratura, editoria digitale e cartacea, poesia, arte, scultura, pittura, audiovisivo, cinema, fotografia ed ogni altra forma di espressione che l’uomo genererà nel tempo.

Art.3 Mezzi

Per il perseguimento della finalità dell’associazione, l’associazione dispone di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’assemblea dei soci.

L’associazione può essere finanziata mediante:

  1. Contributo iniziale dei soci fondatori
  2. Donazioni
  3. Legati

4. Sussidi pubblici e privati

5. Sussidi o fondi di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro

6. Contributi dei soci

7 Qualunque risorsa o fondo autorizzato dalla legge e di provenienza eticamente accettabile

I fondi saranno usati conformemente allo statuto per il raggiungimento degli scopi sociali e non saranno destinati ad iniziative che non siano proprie degli scopi e dei valori cui l’associazione si ispira.

Non vi sono limiti al contributo dei soci. In nessun caso l’apporto di risorse all’associazione conferisce diritti superiori a quelli degli altri associati, fatta eccezione per quanto è stabilito dal presente statuto per i soci fondatori.

Art. 4 Caratteristiche

L’associazione è indipendente dai partiti politici ed è aconfessionale sia nell’esercizio dell’attività sociale sia nell’ammissione di nuovi soci. Essa svolge la sua attività e persegue gli obiettivi sociali ed ogni socio dev’essere disponibile con pari spirito.

Con queste premesse e poste queste condizioni l’associazione si presenta come ente con attività di servizio pubblico.

L’associazione non si propone fini di lucro; la sua gestione deve conformarsi a criteri di economicità.

Art. 5 Territorialità

La associazione si propone di perseguire lo scopo sociale estendendo se del caso la sua attività al Cantone Ticino alla Svizzera tutta e all’estero.

Soci

Art. 6 Requisiti

I soci dell’associazione possono essere: persone fisiche o giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati ed in generale qualunque soggetto che dimostri, direttamente o indirettamente, di avere interesse o compatibilità con gli obiettivi dell’associazione.

Non possono essere soci, e verranno espulsi qualora le condizioni sussistano successivamente, coloro che, per ragioni etico-morali o per fatti legati alla legge penale, diventino incompatibili con lo status di associati, indipendentemente dal ruolo e dal tipo di partecipazione che era per loro prevista.

Art. 7 Tipologia dei soci

I soci dell’associazione possono rientrare in uno dei seguenti tipi:

  1. Soci fondatori
  2. Soci sostenitori
  3. Soci attivi
  4. Soci simpatizzanti
  5. Soci onorari
  6. Membri inattivi

Soci Fondatori

I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee ed in tutti i momenti decisionali dell’associazione, determinano, insieme al Consiglio Direttivo, le linee strategiche da sottoporre all’assemblea generale per l’approvazione, valutano l’ammissione di nuovi soci ed hanno diritto di veto circa l’ammissione di nuovi soci nonché possono rifiutare donazioni che provengano da fonti non in linea con i principi etici dell’associazione.

I soci fondatori di natura giuridica nominano un loro rappresentante che dovrà essere accettato dal Comitato Direttivo e dall’assemblea a maggioranza. In caso in cui il rappresentante venisse modificato per ragioni interne al socio fondatore, il nuovo rappresentante dovrà essere accettato. In caso l’assemblea ed il comitato non reputino accettabile nessun rappresentante, il socio fondatore potrà cessare dal proprio ruolo e chiedere la liquidazione della quota associativa che ha versato al momento della costituzione.

Soci Sostenitori

I soci sostenitori rappresentano quei soggetti che desiderino contribuire allo sviluppo dell’associazione, nonché al suo sostegno economico, ma non intendono esercitare una attività diretta in prima persona. Solitamente il socio sostenitore potrà promuovere l’associazione, favorire la comunicazione dei progetti e delle attività realizzate o, più in generale, sostenere i concorsi ed i finanziamenti che l’associazione può concedere, fornendo beni o servizi oppure somme in denaro.

Il socio sostenitore vota all’assemblea ordinaria e nelle riunioni di bilancio in cui si valuta il finanziamento dei progetti.

Soci attivi

Il socio attivo è sempre invitato a tutte le attività associative di suo interesse, gode devi vantaggi indicati nel foglio allegato, partecipa gratuitamente a tutte le attività associative per le quali non sia richiesto un contributo economico per la copertura delle spese; ha diritto di voto.

Il socio attivo può, in qualsiasi momento durante l’anno, chiedere di cambiare il proprio status versando la quota associativa relativa al nuovo status. Gli verrà dedotta la quota già versata. Dall’anno successivo verserà la nuova quota stabilita dall’assemblea per la tipologia di socio scelta.

Soci simpatizzanti

Come i soci attivi, ma senza diritto di voto.

Il socio simpatizzante può, in qualsiasi momento durante l’anno, chiedere di cambiare il proprio status versando la quota associativa relativa al nuovo status. Gli verrà dedotta la quota già versata. Dall’anno successivo verserà la nuova quota stabilita dall’assemblea per la tipologia di socio scelta.

Soci Onorari

Sono soci, nominati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo utilizzando i fondi appositamente accantonati per questo scopo, che pur non avendo diritto di voto, vengono riconosciuti come vicini agli scopi sociali e che si sono distinti per azioni o attività a favore dell’associazione o degli associati, tanto da meritare questo riconoscimento. Il socio onorario non paga quota associativa. Il Comitato Direttivo non può nominare un numero di soci superiore alla somma disponibile in bilancio per tale scopo a meno che l’assemblea non stanzi ulteriori fondi.

Art. 8 Acquisizione della qualità di Socio

Ogni persona naturale e giuridica interessata alla cultura, l’arte, la creatività, la letteratura, l’audiovisivo ed alla scienza, nonché ai media, può diventare socio scegliendo uno dei possibili status di cui al punto precedente.

Le richieste d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo delibera sull’ammissione ed informa annualmente l’Assemblea.

L’ammissione può essere rifiutata, in forma scritta, dal Comitato Direttivo per le ragioni indicate nei punti precedenti ovvero quando l’aspirante socio non rispetti i requisiti etico-morali previsti o non eserciti una attività in linea con gli scopi associativi. Il Comitato Direttivo non è obbligato a fornire le motivazioni per un eventuale diniego. Non è previsto uno scambio epistolare in merito al diniego.

La domanda scritta dev’essere accompagnata dai seguenti documenti:

Per le persone singole (salvo il caso di soci simpatizzanti senza diritto di voto per i quali l’ammissione è automatica a semplice domanda):

  • Lettera con la quale si motiva la decisione di affiliarsi all’associazione o firma di un modulo di adesione dove se ne accettano i principi generali;
  • Colloquio con due membri di comitato (nel caso di Soci sostenitori) o di un membro nel caso di soci attivi.

Per gli enti o società:

  • Carta dei principi;
  • Statuto;
  • Estratto del registro di commercio;
  • Colloquio con due membri di comitato.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • con la rinuncia scritta indirizzata al Presidente;
  • con l’espulsione decisa dall’organo statutario;
  • con il decesso;
  • per il mancato pagamento, oltre due mesi dalla scadenza, della quota associativa. Resta valido il diritto dell’Associazione di richiedere comunque il pagamento della quota associativa per via legale.

L’espulsione di un socio dalla associazione può avvenire nei casi di grave violazione delle norme statutarie, di circostanze giudiziarie penali infamanti o di insanabile turbativa nei rapporti con un altro socio o con la associazione stessa. Restano riservate altre cause di espulsione che possono condurre ad un ponderato esame dell’organo competente con decisione.

Il capitale apportato resta patrimonio della associazione.

L’espulsione di un socio avviene su proposta del Comitato Direttivo o dell’Assemblea non appena sussistano le condizioni ed il Comitato o un socio ne abbia notizia e le comunichi al Comitato. Il Comitato Direttivo delibera l’espulsione che ha effetto immediato e viene notificata per iscritto al socio espulso, illustrandone le motivazioni che hanno indotto alla decisione.

L’appello all’Assemblea Generale è possibile da parte del socio entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione che deve avvenire in forma scritta

Art. 10 Doveri dei soci

Ai soci con diritto di voto spetta l’obbligo di:

  • buona fede;
  • salvaguardare in buona fede gli interessi della associazione;
  • informare gli organi della associazione e i soci di sostanziali modifiche o innovazioni tecniche, legali, sociali, politiche o altre che possono influire sulla gestione della associazione o sugli obiettivi della stessa;
  • partecipare assiduamente alle assemblee e alle sedute degli organi, uffici o gruppi di lavoro di cui sono membri;
  • negare prestazioni personali o consulenze speciali pregiudizievoli per la associazione, contro remunerazione, nello svolgimento delle proprie mansioni;
  • rifiutare premi in denaro o in natura da terzi e trasmettere o consegnare eventuali gratificazioni alla associazione;
  • esercitare il diritto di voto ove è richiesto;
  • accettare cariche per le quali è stato eletto dagli organi competenti;
  • pagare la tassa sociale annuale;
  • rispettare le decisioni dell’assemblea e del Comitato Direttivo;
  • rispettare scrupolosamente la riservatezza e la discrezione sull’attività della associazione.

Ai soci simpatizzanti spetta l’obbligo di:

  • buona fede;
  • salvaguardare in buona fede gli interessi della associazione;
  • informare gli organi della associazione e i soci di sostanziali modifiche o innovazioni tecniche, legali, sociali, politiche o altre che possono influire sulla gestione della associazione o sugli obiettivi della stessa;
  • pagare la tassa sociale annuale;
  • rispettare le decisioni dell’assemblea e del Comitato Direttivo;
  • rispettare scrupolosamente la riservatezza e la discrezione sull’attività della associazione;

Art. 11 Diritti dei soci

I diritti dei soci sono:

  • la partecipazione alle assemblee generali ordinarie e straordinarie.
  • la domanda, con altri soci, della convocazione di un’assemblea generale straordinaria.
  • l’informazione sull’andamento finanziario e gestionale della associazione.
  • il voto nell’assemblea, salvo che per i soci simpatizzanti
  • diritti previsti dal documento integrativo annuale a seconda della tipologia di socio
  • essere ascoltati in caso di procedimento per l’espulsione.
  • venire costantemente informato delle attività della associazione.

Art. 12 Decesso di un socio

Al decesso non è ammessa la sostituzione per successione del socio defunto con un suo erede.

Eventuali averi derivati dall’attività del socio saranno versati all’avente diritto che si legittima escluso l’investimento di aggregazione.

Art. 13 Responsabilità

L’associazione risponde delle proprie obbligazioni col patrimonio sociale, solo se questo non fosse capiente sarà responsabilità degli associati fare fronte alle obbligazioni assunte. Per spese ed investimenti superiori ai 10’000 franchi è necessario il consenso dell’Assemblea a meno che non siano già state preventivamente approvate in sede di approvazione del bilancio preventivo. La responsabilità civile e penale per obbligazioni assunte dai singoli soci, ma prive di autorizzazione o eccedenti gli importi stabiliti o comunque difformi da quanto preventivato, resta in carico personalmente a chi ha sottoscritto tali obbligazioni. Qualora il socio abbia illegittimamente agito verso un terzo in buona fede, l’associazione eserciterà la rivalsa verso il socio che ha agito senza delega, dopo aver tutelato i diritti di terzi.

Organi

  1. Assemblea dei soci;
  2. Comitato direttivo e Presidente;
  3. Revisore.

A. Assemblea dei soci

Art. 14 L’assemblea generale

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 15 Competenze dell’assemblea

L’assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

    1. Elezione o revoca dei membri eleggibili del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti
    2. Elaborazione e modifica degli statuti
    3. Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori
    4. Deliberazione in merito al budget annuo
    5. Determinazione del contributo dei soci
    6. Trattamento dei ricorsi in merito ad esclusioni
    7. Discussione delle linee strategiche su proposta del comitato direttivo e/o di proposte presentate da altri soci
    8. Approvazione dei regolamenti

In seno all’assemblea generale ogni socio a diritto a un voto, fatta eccezione per i soci simpatizzanti, i membri inattivi ed i soci non in regola con le quote associative che non hanno diritto di voto. I membri inattivi ed i soci non in regola non possono partecipare all’assemblea.

Chi fosse impiegato e riceva una retribuzione dall’associazione non può votare.

I punti sub a), b) richiedono la maggioranza qualificata dei ¾ degli aventi diritto al voto.

I punti rimanenti richiedono la maggioranza dei presenti.

Art. 16 Quorum

L’assemblea è legalmente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno i ⅔ degli aventi diritti al voto.

Le votazioni relative ai punti sub a), b) richiedono la maggioranza qualificata dei ¾ degli aventi diritto al voto.

I punti rimanenti richiedono la maggioranza dei presenti.

Qualora non siano raggiunti i quorum necessari, il presidente, o chi per esso, può convocare immediatamente un’altra assemblea la quale può decidere validamente sulle trattande a maggioranza semplice, se sia presente almeno ⅓ degli aventi diritto al voto.

Art. 17 Convocazione dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene al più tardi tre settimane prima della data fissata.

La convocazione è indirizzata per iscritto ad ogni socio al suo indirizzo noto.

L’avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modifiche statutarie che fossero proposte.

Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un’altra assemblea generale.

Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.

Art. 18 Svolgimento dell’assemblea

Il Presidente della associazione dirige lo svolgimento dell’assemblea attenendosi alle trattande.

In casi particolari può esser designato un Presidente del giorno.

Il verbale dell’assemblea è redatto dal segretario o da chi è designato dal Presidente. Il verbale deve riportare unicamente le decisioni a meno che sia chiesto esplicitamente che vi appaiano considerazioni di rilevanza per il dibattito.

Il verbale sarà firmato per approvazione dal segretario e dal Presidente.

La designazione di scrutatori può avvenire se ritenuto opportuno.

Modifiche o aggiunte all’ordine del giorno dell’assemblea vanno proposte ed approvate dall’assemblea prima dell’inizio.

Art. 19 Votazioni dell’assemblea

L’assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, salvo quando necessarie maggioranze qualificate.

In caso di parità il voto del presidente è conteggiato doppio.

Non è ammessa la delega per l’esercizio del diritto di voto salvo se per comprovate ragioni di salute o professionali.

Art. 20 Assemblea generale straordinaria

Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dalIl Comitato Direttivo e quando occorra dalIl revisore e dagli altri aventi diritto a norma di legge (art. 881 CO).

Possono chiederne la convocazione anche un decimo (1/10) almeno dei soci o almeno tre se il numero dei soci è inferiore a trenta.

La convocazione scritta all’assemblea straordinaria deve farsi per posta rapida, email o altra forma di recapito elettronico, almeno tre settimane prima della data fissata con indicazione delle trattande e con descrizione delle considerazioni e giustificazioni della straordinarietà.

B. Comitato direttivo

Art. 22 Composizione del Comitato Direttivo e funzioni

Il Comitato Direttivo è formato da 5 membri.

Nell’ambito del Direttivo viene designato un segretario ed un tesoriere.

I soci fondatori fanno parte di diritto del comitato direttivo che è quindi composto:

Presidente

Vicepresidente

Tesoriere

Un segretario

Un membro nominato dall’assemblea scelto tra i soci con diritto di voto

Il Comitato Direttivo può designare un direttore generale che per il primo quadriennio coincide con il presidente. L’incarico di direttore generale è rinnovabile sine die.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e non ha diritto di voto all’interno del direttivo, conserva il diritto nel voto assembleare.

Le funzioni sono definite dal regolamento.

Art. 23 Durata in carica del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

I sostituti di uscenti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla fine dello stesso.

Art. 24 Competenze del Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo spettano i seguenti compiti e obblighi:

La nomina del presidente dell’associazione;

L’amministrazione delle finanze, la politica della associazione e la sua strategia come anche la direzione delle attività con accurati periodici controlli;

l’aggiornamento costante legislativo, tecnico, sociale, amministrativo, politico e di altro che interessi la associazione;

la decisione dopo esame delle domande d’ammissione di nuovi soci;

la decisione dopo esame dei casi di espulsione di soci;

l’attribuzione ai soci di compiti nella associazione tenuto conto della specialità professionale e della compatibilità;

l’allestimento del dossier economico per i revisori;

la convocazione dell’assemblea con proposte di trattande;

la preparazione dell’assemblea dei soci;

la creazione di gruppi di lavoro con l’assegnazione di compiti particolari.

Art. 25 Quorum

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri o gli eventuali assenti abbiano delegato altri membri a rappresentarli.

Art. 26 Svolgimento delle sedute del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e comunque in tutti i casi in cui sia necessario. La convocazione avviene per forma elettronica.
Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 27 Direzione generale

Il Comitato Direttivo può attribuire compiti alla direzione generale per svolgere le attività correnti e giornaliere; può inoltre, in caso di urgenza, attribuire ai soci mandati per eseguire compiti specifici.

C. Revisore

Art. 28 Revisore

Il revisore può anche non essere socio ed nominato dall’assemblea per una durata biennale di carica. Può essere rieletto dall’assemblea solo per un altro biennio.

Art. 29 Compiti del revisore

Il revisore controlla e verifica la gestione, i conti e il bilancio di ogni esercizio annuale e presenta all’assemblea la relazione scritta con le proposte circa l’accettazione del rapporto di gestione, del conto di esercizio e del bilancio.

Al revisore spetta la competenza di visionare la contabilità e i documenti giustificativi.

Il revisore deve presenziare personalmente all’assemblea dei soci

Rappresentanza

Art. 30 Diritto di firma

L’Associazione Caffè Culturale è rappresentata verso terzi dal Presidente e dal Direttore Generale.

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del comitato direttivo. Per operazioni superiori ai 1000 franchi è richiesta la firma del tesoriere incaricato. Per i limiti all’impegno di spesa del Direttore Generale vale quanto esposto nell’art. 13.

Disposizioni finali

Art. 31 Revisione dello statuto

Il presente statuto può essere modificato solo se i ¾ degli aventi diritti al voto approvano la proposta di modifica in sede dell’assemblea generale. La votazione per le modifiche statutarie è possibile solo con la presenza fisica del socio.

Art. 32 Norme per la ripartizione

L’avanzo netto dell’esercizio, tolto il fondo di riserva, viene reinvestito nella associazione fino al raggiungimento di tutti i suoi elementi costitutivi come da art. 2. L’assemblea deciderà su proposta del Comitato Direttivo, come ripartire l’avanzo netto d’esercizio.

L’Associazione Caffè Culturale deve costituire un fondo di riserva prelevando annualmente dall’avanzo di esercizio la ventesima parte. Questo fondo può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento dello scopo della associazione.

Art. 33 Tassa sociale annua

Le quote di partecipazione sono indicate nel documento allegato che l’assemblea modifica, se necessario, ed approva ogni anno. Il documento allegato in sede di costituzione, costituisce il punto di partenza per eventuali future modifiche e si intende come parte integrante del presente statuto.

Il diritto di voto è stabilito dal presente statuto. Per modifiche al diritto di voto assegnato a ciascuna tipologia di socio è richiesta la maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto di voto e l’unanimità dei soci fondatori.

Art. 34 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo con l’unanimità dei soci fondatori ed i ¾ degli aventi diritto al voto.

Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all’assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l’associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti dell’assemblea, ma sempre con l’unanimità dei soci fondatori.

Art. 35 Destinazione del patrimonio

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità non avente scopo di lucro e che abbia i requisiti per avere diritto all’esenzione fiscale in virtù degli scopi socialmente utili. In nessun caso il patrimonio potrà essere distribuito ai soci né utilizzato per il proprio profitto.

Art. 36 Chiusura d’esercizio

La chiusura dell’esercizio annuale della associazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 37 Richiamo di leggi

Per tutto quanto non contemplato né regolato nel presente statuto dev’esser fatto ricorso agli art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) e ogni altra norma applicabile.

Tutti i dati dei soci verranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti e non verranno utilizzati, se non per lo svolgimento e le comunicazione delle attività associative, né ceduti a terzi senza autorizzazione dell’interessato.

Art. 38 Entrata in Vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del [data della costituzione] e sono entrati in vigore in tale data.

Art. 39 Documento integrativo

Costituiscono parte integrante dello statuto i seguenti documenti che possono essere aggiornati dal Comitato Direttivo ed approvati dall’Assemblea a maggioranza semplice.

  1. Il manifesto dell’Associazione Caffè Culturale con descrizione degli obiettivi strategici di breve e medio termine.
  2. Il documento descrittivo delle quote sociali per ciascuna tipologia di socio con indicazione dei diritti, dei privilegi e dei limiti connessi ai differenti status previsti dallo statuto.
  3. Il regolamento dell’associazione con indicazione dettagliata delle procedure e delle modalità operative.

Lugano, 31 gennaio 2013

Modificato il 5 maggio 2014